Statuto

Statuti dell’associazione Minicentro

Art.1. Nome e sede
Il Minicentro è un’associazione apartitica ed aconfessionale ai sensi dell’art.60 e ss. del CSS con sede in Via Municipio 13b 6616 Losone.

Art.2. Scopo
L’associazione ha quale fine:
a) l’organizzazione di attività educative, di incontro e socializzazione che possano coinvolgere bambini, ragazzi e genitori.
b) stimolare la creazione di servizi e strutture volti al miglioramento della qualità di vita delle famiglie nella realtà locale.
c) coinvolgere attivamente i genitori nella progettazione, organizzazione e nello svolgimento delle attività proposte.
d) incentivare gli scambi intergenerazionali.
e) promuovere attività per le famiglie.
L’associazione persegue uno scopo di pubblica utilità ed opera quindi senza scopo di lucro.

Art.3. Contributi sociali e mezzi
Per il perseguimento dello scopo, l’associazione dispone:
– dei contributi dei soci. La tassa sociale è stabilita annualmente dal Comitato.
– eventuali ulteriori versamenti da parte di enti pubblici o privati (contributi, donazioni, sussidi, ecc.)

Art.4. Soci – Ammissione
Può diventare socio ogni persona fisica interessata alla finalità dell’associazione che ha versato la tassa sociale/d’iscrizione annua e che partecipa attivamente alle attività e ai servizi proposti dall’associazione.

Art.5. Cessazione dell’appartenenza
L’appartenenza cessa mediante dimissione, esclusione, decesso.
L’appartenenza cessa automaticamente per il mancato pagamento del contributo sociale e per la mancanza di partecipazione alle attività proposte.

Art.6. Dimissioni ed esclusione
Ogni socio può dimettersi in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC. Le dimissioni devono essere inviate al Comitato per iscritto, anche per e-mail. L’eventuale contributo sociale versato non viene restituito.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Comitato delibera in merito all’esclusione. L’eventuale contributo sociale versato non viene restituito.

Art.7. Organi dell’associazione:
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea sociale
b) il Comitato
c) l’ufficio di coordinamento
d) l’ufficio di revisione

Art.8. L’Assemblea sociale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale.
Un’Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.
Un’Assemblea sociale straordinaria ha luogo nel caso in cui un quinto dei soci lo richiedano o se deciso dal Comitato.

Art.8.1 Convocazione
I soci sono invitati all’Assemblea sociale con almeno 15 giorni di preavviso. L’ordine del giorno è allegato all’invito per l’Assemblea sociale o può essere pubblicato in seguito, ad ogni modo almeno una settimana prima della data fissata per l’Assemblea sociale.
L’invito all’Assemblea sociale e l’ordine del giorno sono comunicati ai soci in una delle seguenti modalità: pubblicazione sulla pagina web dell’associazione, via e-mail, per messaggio, per lettera.

Art.8.2 Compiti
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:
a) Elegge e/o revoca i membri del Comitato
b) Approva gli statuti e le loro modifiche
c) Decide lo scioglimento dell’associazione
d) Nomina il revisore dei conti
e) Approva i conti annuali

Art.8.3 Modalità di voto
Ogni socio ha diritto di voto.
In generale le decisioni vengono prese con maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, in caso di parità di voti quello del presidente del giorno è decisivo.
Il voto è di principio palese, a meno che non sia fatta richiesta, da almeno 1/3 dei membri presenti, di voto segreto.
Il voto è personale, ne consegue che il voto per rappresentanza è escluso.

Art.9. Il Comitato
Il Comitato è composta da 3 a 7 membri. Il Comitato nomina al suo interno un Responsabile, un Segretario e un Cassiere.
I membri sono in carica per un periodo di un anno, inteso come anno sociale da settembre ad agosto e possono essere rieletti.

Art.9.1 Compiti
Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) Convoca l’Assemblea sociale e la dirige
b) Rappresenta l’associazione verso l’esterno
c) Determina il contributo sociale/d’iscrizione annuale e ne decide i casi di esenzione
d) Determina la modalità di firma
e) Decide l’ammissione ed esclusione dei soci
f) Decide e revoca i ruoli interni dei membri di comitato
g) Allestisce la contabilità
h) Allestisce i protocolli
i) Si occupa delle mansioni amministrative dell’associazione
j) Assume eventuali dipendenti
k) Crea e coordina eventuali gruppi di lavoro
l) Emana e modifica eventuali regolamenti interni
m) Decide sulle spese dell’associazione
n) Nomina i membri dell’ufficio di coordinamento e collabora con loro
o) Valuta eventuali proposte dell’associazione, dell’ufficio coordinamento e dell’assemblea dei soci
p) Elabora, modifica e garantisce l’applicazione degli statuti

Art.9.2 Modalità di voto
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti.
Il voto è personale, ne consegue che il voto per rappresentanza è escluso.

Art.10.Ufficio di coordinamento
L’ufficio di coordinamento può essere composto da una o più persone e assolve i seguenti compiti:
a) Esegue le decisioni del comitato
b) Si occupa dei colloqui con i genitori e dell’ammissione dei bambini
c) Prepara le attività quotidiane per i giorni d’apertura
d) Espone al comitato attività da proporre durante la stagione
e) Collabora con il comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività
f) Tiene al corrente il comitato del procedimento delle attività e aperture.

L’ufficio di coordinamento si organizza al suo interno e uno o più rappresentanti dell’ufficio di coordinamento presenziano alle riunioni del comitato con voce consultiva.

Art.11. Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione si compone di almeno 1 revisore nominato dall’assemblea ordinaria per la durata dell’anno sociale, riproponibile.

Art.12. Firma
Il Comitato designa le persone autorizzate a firmare e la modalità di firma.

Art.13. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art.13. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata dal comitato con preavviso di almeno 30 giorni. La decisione sullo scioglimento dell’associazione è presa a maggioranza qualificata, che corrisponde ai 2/3 dei soci iscritti. Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va a un’istituzione che possibilmente persegue la stessa o una simile finalità ed è a beneficio dell’esenzione fiscale.

Art.14. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea generale dei soci del 18 giugno 2020.